Statuto dell'associazione culturale di volontariato
“Istituto Gramsci di Frosinone”
Articolo 1 - ( Principi generali)
E' costituita a norma dell'art. 36 cod. civ. un'associazione culturale denominata "Istituto Gramsci di Frosinone”
L'Associazione opera nell’ambito della provincia di Frosinone e non ha fini di lucro.
L'Associazione che attualmente
ha sede a Frosinone può istituire sedi in altre località del territorio provinciale.
L'Associazione può aderire, con delibera da adottare dall'Assemblea
dei soci, ad altre associazioni od Enti, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
L’Associazione culturale di volontariato ” Istituto
Gramsci di Frosinone ”, più avanti chiamata per brevità “associazione”, con sede in Frosinone è costituita ai sensi della legge 266/91 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana,
civile, culturale.
L’eventuale cambio di sede non comporta modifica allo statuto.
Articolo 2 ( Principi ispiratori)
L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura,
elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese approvate, anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività
in modo personale e spontaneo.
Tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci e dal consiglio direttivo; le cariche all'interno
dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci regolarmente iscritti.
ART. 3 (
FINI ED ATTIVITA’ )
L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di Volontariato in aree di intervento culturali e ricreative con lo scopo di svolgere,
attraverso l’impegno personale, spontaneo e gratuito dei propri soci, attività di promozione, ricerca e studio di tematiche di attualità culturale, sociale e politica, nonché organizzare pubbliche iniziative per sviluppare il confronto
ed il dibattito ideale nella prospettiva del consolidamento di una democrazia compiuta, laica e partecipata nel nostro Paese.
In tale quadro, l'associazione si pone l'obiettivo,
in particolare, di rafforzare le ragioni e gli ideali culturali e politici delle forze progressiste, contribuendo altresì ad arricchire ed aggiornare il patrimonio ideale e politico della sinistra riformista e del socialismo europeo.
Al fine della realizzazione degli scopi suddetti l’Associazione si impegna a:
a) realizzare e divulgare pubblicazioni,
periodici, studi, saggi e ricerche sul pensiero, l’opera e la vita di Antonio Gramsci;
b) organizzare occasioni di incontro e di dibattito pubblico nonché corsi
di formazione ed aggiornamento su temi di carattere politico, filosofico, economico, storico e giuridico;
c) collaborare con Enti locali, altri attori sociali del territorio
ed associazioni, per l'effettuazione di ricerche, studi, iniziative e pubblicazioni;
d) svolgere in genere tutte le attività che si ritengono utili per il conseguimento
dei fini che l'associazione si è proposta di realizzare.
ART. 4 ( ALTRE ATTIVITA’)
Per perseguire gli scopi
sopraindicati, l'associazione, in un'ottica di sviluppo dello spirito di solidarietà sociale e di servizio alla collettività, mette a disposizione capacità e competenze degli associati, al fine di accrescere i livelli di consapevolezza
della cittadinanza sui caratteri e le trasformazioni della cultura dei nostri tempi, svolgendo le seguenti attività:
a) elaborazione di progetti di ricerca, studio
e laboratori in collaborazione con enti locali e scuole;
b) organizzazione di giornate di studio, convegni, simposi;
c) attività didattiche anche secondo programmi specifici in accordo con gli obiettivi perseguiti;
d) stipulazione di accordi di partenariato con enti e associazioni in
coerenza con le finalità statutarie.
Tutte le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne
e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide in modo inappellabile ed insindacabile il Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.
ART. 5 ( ASSOCIATI)
Possono far parte dell'associazione,
in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati partecipando alla definizione ed attuazione
dei programmi annuali.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.
Il Consiglio
direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Il Consiglio direttivo può anche insignire del titolo di socio onorario le persone che a suo
insindacabile giudizio si siano distinte per meriti connessi agli ideali e agli obiettivi dell’associazione.
I soci onorari godono degli stessi diritti di tutti gli altri soci.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali destinati all’attività dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea
per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato
la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti
dal successivo art. 6.
Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di
socio/ associato si perde per:
• decesso;
• mancato pagamento della quota sociale;
• dimissioni;
• espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali
regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
ART. 7 ( Reclami contro provvedimento di espulsione)
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro
trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
ART.8
Gli
aderenti dell'associazione prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
ART 9 ( ORGANI ASSOCIATIVI)
Gli organi a partecipazione democratica, di direzione e controllo dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea dei soci.
2) il Consiglio direttivo;
3) il Comitato scientifico
4) il Presidente;
5) il Vice-Presidente
6) Segretario-Tesoriere
7) il Collegio dei revisori.
Art. 10 ( ASSEMBLEA DEI SOCI)
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci
e per la definizione del programma annuale delle iniziative.
L'Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno,
e quando un quinto dei soci ne facciano richiesta.
Spetta all' Assemblea dei soci:
a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
b) eleggere il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
c) dare indicazioni e suggerimenti al Consiglio direttivo su singole iniziative;
d) approvare o modificare le linee di gestione amministrativa, nonché il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
e) deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto;
f) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei soci, lo scioglimento dell'Associazione;
g) approvazione della quota sociale.
Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci vengono fatte risultare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
L'Assemblea dei
soci è presieduta dal Presidente o dal vice Presidente o da un loro delegato.
Le sue riunioni sono valide in prima convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti salvo quanto
previsto dal successivo art.12 .
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti ed avvengono col voto segreto quando lo richieda un quarto dei presenti.
Per le votazioni di cui al punto b, e, f del precedente art. 10 è richiesta la maggioranza assoluta.
La
convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente
dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
Ogni
socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità
gli amministratori non hanno diritto al voto.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Art. 11 ( Il Presidente)
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Ha la rappresentanza legale dell'associazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice Presidente o dal membro del Consiglio direttivo più anziano di carica o, in subordine, di età.
Art. 12 ( Il Vice- Presidente)
Il Vice- Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Sostituisce il Presidente in ogni caso di impedimento ed assenza e può essere delegato dal Presidente alla trattazione di specifici compiti di cui al precedente art.11.
Art. 13 ( CONSIGLIO DIRETTIVO)
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 7 e 15,
incluso il Presidente.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed eleggono a maggioranza assoluta, al proprio interno, il vice Presidente ed il
Tesoriere.
I membri dimissionari del consiglio direttivo saranno sostituiti per cooptazione; il mandato dei cooptati durerà sino alla scadenza naturale dei restanti membri
del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora un quarto dei membri ne facciano richiesta.
Le sue riunioni sono valide quando siano presenti la maggioranza dei componenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
• eseguire le delibere dell'assemblea;
• formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
• predisporre il rendiconto annuale;
• predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
• deliberare circa l'ammissione dei soci;
• proporre all’assemblea le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
• autorizzare o deliberare tutti gli atti inerenti le attività sociali che saranno
firmati dal presidente;
• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
Art. 14 ( COMITATO SCIENTIFICO)
Il Comitato scientifico è organo consultivo dell’Associazione, promuove e suggerisce iniziative ed
attività di ricerca al Consiglio direttivo oltre a fornire indicazioni sugli indirizzi culturali dell’Associazione.
Il Comitato scientifico risulta costituito da un
numero di componenti compreso tra 5 e 10 incluso il Presidente dell’associazione il quale ne è membro di diritto e ne è altresì presidente.
Fanno parte
del Comitato scientifico personalità del mondo della cultura, della politica, dell’associazionismo e dell’impresa locale di sicuro prestigio ed autorevolezza designati a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo.
I membri del Comitato scientifico durano in carica 5 anni, sono rieleggibili e sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio direttivo.
ART.15 ( COLLEGIO DEI REVISORI)
Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea dei soci composto da 2 membri effettivi
e uno supplente.
I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.
Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.
Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio
direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:
• verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
• verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
• verifica dei rendiconti
consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
• redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.
Art. 16 ( MODIFICHE artt. 2 e 3 dello STATUTO)
Per la modifica dell’art. 2 e dell’art. 3 del presente statuto è richiesta
una maggioranza dei due terzi dei soci.
Art. 17 (ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE)
- Le entrate della associazione sono
costituite da:
• contributi dei soci;
• contributi di privati;
•contributi dello
stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni o lasciti testamentari;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale ( indivisibile) è costituito da:
• beni mobili e immobili;
• donazioni, lasciti o successioni
In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni approvate dall’Assemblea dei soci.
ART. 22 ( ESERCIZIO SOCIALE)
L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio
direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.
Il
bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.
Art. 23 (ATTIVITA' SECONDARIE)
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare
le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995
ART. 25 ( DURATA E SCIOGLIMENTO)
La durata dell'Associazione
è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività,
a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
Art. 24 ( NORME
RESIDUALI)
Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rinvia a quanto previsto dal cod. civ.
Frosinone, 27 giugno 2010